GUARDIE ZOOFILE

Sono Guardie Giurate Particolari con decreto Prefettizio e qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. E’ importante precisare che tutte le Guardie Zoofile nominante dal Prefetto nelle rispettive Province e aderenti a qualsiasi associazione ambientalista riconosciuta, acquisiscono la nomina di Guardia Particolare Giurata ai sensi della Legge n. 189 del 20 luglio 2004 e degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale.
Le Guardie Particolari Giurate acquisiscono ufficialmente la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria nell’esercizio delle funzioni stabilite dalla sopra citata Legge,
Svolgono innanzitutto un’azione educativa e di sensibilizzazione al rispetto della natura e dell’ambiente, rivolta principalmente ai proprietari degli animali di affezione, vigilando sul territorio di competenza per segnalare – ed eventualmente reprimere – reati Ambientali; collaborano inoltre con le istituzioni Comunali, pubbliche o private, in occasione di cerimonie, eventi sportivi, culturali, ecc.
Rientra nei compiti delle Guardie Zoofile la repressione dei reati di maltrattamento di animali d’affezione e da reddito, o reati ambientali, con conseguente azione sanzionatoria sugli illeciti amministrativi rilevati. Si tratta, dunque, di animali tenuti per compagnia, per la loro bellezza, per la loro affettuosità o per il canto, oppure solo perché affascinano per il loro modo di essere. Anche se i più popolari sono i cani e i gatti, rientrano tra questi anche conigli, furetti, porcellini d’India, criceti, gerbilli, ratti e topi, ma anche pesci, uccelli, rettili, anfibi e perfino insetti. Tra tali masioni, siamo impegnati anche in: Iniziative di controllo, prevenzione e denuncia sul territorio; Recupero e gestione di aree verdi; Progettazione e gestione di centri e riserve naturali per la conservazione del patrimonio faunistico e/o vegetazionale; Tutela degli animali;
Vigilanza e controllo dell’esercizio dello smaltimento dei rifiuti.

 

Alcune informazioni sulle G.P.G.

 

Come si diventa Guardia Particolare Giurata
L’art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente a chi ne ha interesse di nominare G.P.G. da destinare a specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze e al territorio nel quale l’Ente richiedente intende espletare tale particolare funzione, (competenze e territorio) che saranno indicate nel provvedimento di nomina che costituisce titolo di Polizia. L’associazione di appartenenza, al pari di altre omologhe associazioni ambientali in Italia, può richiedere la nomina di talune Guardie Particolari Giurate agli organi competenti, ovvero può ottenere la nomina a G.P.G. richiedendo il rilascio di apposito decreto, emanato rispettivamente dalla Provincia per la competenza ittico e venatoria e alla Prefettura per la competenza ambientale e zoofila. Infatti con D. Lgs. n° 112 del 1998 (meglio conosciuto come Decreto Bassanini) sono state trasferite dallo Stato alle Regioni ed Enti locali compiti e funzioni amministrative ivi comprese quelle relative al potere di nomina e rinnovo delle Guardie Giurate artt. 162 e 163 ESCLUSIVAMENTE per la competenza Ittico e Venatoria, rimangono pertanto in capo alle Prefetture le competenze residue relativamente al potere di nomine e rinnovo delle G.P.G. con competenze ambientali (art. 18 L. 349/86) e zoofile (art. 5 D.P.R. 31.03.79 nonché Legge n° 611 del 12 giugno 1913). Nonostante il tenore letterale dell’articolato fosse chiaro, si è fatta parecchia confusione sull’argomento tanto che il Ministero degli Interni n° 557/8 del 09/07/01 ha dovuto emanare apposita circolare esplicativa visto che alcune province e prefetture avevano trasferito in blocco o rifiutato in blocco tali deleghe, mentre invece (come già detto) solo le competenze ittico-venatorie sono state trasferite alle province, alle prefetture sono rimaste le competenze residue per le materie ambientali e zoofile, oltre ovviamente le nomine e rinnovi delle licenze di Polizia alle G.P.G. degli istituti di Vigilanza privati. La G.P.G. così nominata, può esercitare la vigilanza sui beni che nel decreto stesso sono indicati e in quel momento, il decreto, attribuisce alla G.P.G. il Titolo di Polizia amministrativa, e la sua attività in quanto Pubblico Ufficiale, dovrà sottostare agli obblighi, ai poteri e ai doveri che discendono dai codici vigenti e dalle leggi, prima tra le quali la Legge 689/81 (cosiddetta depenalizzatrice) all’interno della quale sono pedissequamente elencati gli “strumenti” giuridici e i poteri a sua disposizione così come recita l’art. 13.
Le GPG sono Pubblici Ufficiali
La Guardia Giurata Particolare è un Pubblico Ufficiale di fronte alla legge, a nulla rilevando la distinzione che essa sia volontaria o dipendente, non esiste quindi giuridicamente una figura limitata “a mezzo servizio” o con poteri minori, o si è P.U. oppure non lo si è !!! Relativamente a ciò, non esiste distinzione giuridica derivante dal fatto che esso sia volontario o che svolga tale attività in maniera subordinata e regolata da un contratto di lavoro non è infatti il rapporto di lavoro che interessa il nostro ordinamento, se quel P.U. rispetto ad un altro riceva un regolare stipendio o se svolga tale attività a titolo gratuito e volontario è semmai è un fatto privato La G.P.G. è un Pubblico Ufficiale durante l’espletamento delle sue funzioni così come previsto dall’art. 357 del Codice Penale il quale recita: Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amm.va disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amm.ne o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Tale è la chiarezza del testo che quasi non si sarebbe avvertita la necessità di un intervento giurisprudenziale in materia, il quale è comunque sopravvenuto nel corso degli anni consolidando l’orientamento su questo tema che ormai è pacifico, prevalente e copioso e che in maniera netta “attesta” tale status giuridico.

 

Il”potere certificativo” del Pubblico Ufficiale
Il P.U. nell’ esercizio delle sue funzioni ha il potere di redarre atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso (221 ss. c.p.c.) della provenienza del documento dal P.U. che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiti, così recita l’art. 2700 del codice civile che attribuisce ai pubblici Ufficiali la cosiddetta fede privilegiata e quindi ogni atto da lui formato (dai processi verbali, agli atti di sequestro, dalle denunce ai rapporti di servizio) è tutelato in forza di tale previsione di legge e ha quindi potere certificativo.